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Roma, 20 marzo 2017

 

Circolare n. 63/2017

 

Oggetto: Lavoro – Responsabilità solidale negli appalti – D.L. 17.3.2017, n. 25, su G.U. n. 64 del 17.3.2017.

 

Per scongiurare il referendum del 28 maggio promosso dalla CGIL il Governo ha messo mano su voucher (o lavoro accessorio) e responsabilità solidale negli appalti recependo integralmente i contenuti dei quesiti referendari. Il decreto legge approvato infatti, da un lato, ha soppresso i voucher prevedendo l’utilizzo in via transitoria fino al 31 dicembre 2017 di quelli già richiesti e, dall’altro lato, ha parzialmente modificato la disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti prevista dalla legge Biagi (art. 29 del DLGVO n.276/2003) cancellando i correttivi introdotti dalla successiva riforma Fornero  (legge 92/2012).

 

Per quanto riguarda in particolare la materia degli appalti, fermo restando il principio secondo cui le imprese committenti sono solidalmente responsabili con quelle appaltatrici per i trattamenti retributivi e contributivi da questi dovuti per i propri dipendenti, è stata soppressa la facoltà riconosciuta ai contratti collettivi nazionali di alleggerire tale regime in presenza di determinate situazioni. Siffatta facoltà, peraltro, per resistenze sindacali non era mai stata utilizzata in alcun settore e nel corso del tempo aveva anche perso gran parte della propria efficacia in quanto il successivo D.L. n.76/2013 (convertito dalla legge n. 99/2013) l’aveva limitata ai soli aspetti retributivi, escludendo qualsiasi deroga per quelli contributivi per i quali il committente sarebbe rimasto in ogni caso pienamente corresponsabile.

Anche nel nuovo contesto normativo rimane comunque aperta la possibilità di derogare al regime della responsabilità solidale tramite la contrattazione aziendale o territoriale secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge Sacconi n. 148/2011, sebbene anch’essa da sempre osteggiata dal sindacato.

 

La seconda novità introdotta dal Governo sempre in tema di appalti riguarda la possibilità per il committente di richiedere in giudizio il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore. Di conseguenza, come già avveniva prima della riforma Fornero, il committente potrà essere chiamato a rispondere delle pretese del lavoratore senza che questi prima si rivalga sull’appaltatore.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.210/2013, 191/2012

Codirettore

e 195/2011

 

Allegato uno

 

M/t

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GU n.64 del 17-3-2017

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25 

Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in  materia
di lavoro accessorio nonche' per la modifica delle disposizioni sulla
responsabilita' solidale in materia di appalti. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 48, 49 e 50 del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di  lavoro  e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276, recante «Attuazione delle deleghe in materia  di  occupazione  e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   superare
l'istituto del lavoro accessorio  al  fine  di  contrastare  pratiche
elusive, nonche' di modificare la  disciplina  della  responsabilita'
solidale negli appalti al fine di elevare  ulteriormente  l'efficacia
delle tutele in favore dei lavoratori, in  coerenza  con  la  recente
evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 marzo 2017; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti;
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo  n.  81
                              del 2015 
  1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, sono abrogati. 
  2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data
di entrata in vigore del presente decreto possono  essere  utilizzati
fino al 31 dicembre 2017. 
 
                               Art. 2 
  Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 
  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole:  «Salvo  diversa  disposizione  dei
contratti  collettivi  nazionali  sottoscritti  da  associazioni  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative  del  settore  che  possono  individuare   metodi   e
procedure di controllo e di verifica  della  regolarita'  complessiva
degli appalti,» sono soppresse; 
  b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
 
                               Art. 3 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 17 marzo 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Delrio,       Ministro        delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando